Convegno organizzato dall’ente Juribit sulla probelmatica Immigrazione e Sicurezza

By juribit on 1 Novembre 2017 in Eventi, Evidenza, News
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Immigrazione, condizione dello straniero e ricongiungimento familiare – 5 giugno 2008
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Vista la richiesta di parere della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;
PREMESSO
La Presidenza del Consiglio dei ministri ha chiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di decreto legislativo di modifica dell’articolo 29 del testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione e sulla condizione dello straniero (d.lg. 25 luglio 1998, n. 286) concernente il ricongiungimento familiare, già modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5 di attuazione della direttiva 2003/86/Ce.
Tale direttiva considera il ricongiungimento familiare uno strumento necessario per la vita familiare e per contribuire a creare una stabilità socioculturale che faciliti l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi negli Stati membri; a tal fine, promuove la coesione economica e sociale, obiettivo fondamentale della Comunità, nel rispetto dei “diritti fondamentali e dei principi riconosciuti in particolare nell’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea” (consideranda n. 2 e 4, direttiva 2003/86/Ce).
L’odierno schema di decreto individua le categorie di soggetti per i quali lo straniero regolarmente soggiornante può chiedere il ricongiungimento familiare (art. 1, comma 1, lett. a, punto 1), dello schema; art. 29, comma 1, d.lg. n. 286/1998). Lo schema introduce inoltre una previsione sull’accertamento dello status di figlio e di genitore (art. 1, comma 1, lett. a, punto 2), dello schema; art. 29, comma 1-bis, d.lg. n. 286/1998) che consentirebbe alle rappresentanze diplomatiche o ai consolati di rilasciare certificazioni “sulla base del Dna (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati”. Tali certificati potrebbero essere rilasciati quando il predetto status non possa essere documentato in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di un’autorità riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sull’autenticità della documentazione prodotta.
OSSERVA
Lo schema di decreto disciplina una particolare ipotesi di trattamento di dati genetici. Le informazioni genetiche, per le loro caratteristiche intrinseche, sono protette dall’ordinamento, anche internazionale, da un livello elevato di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.
In ordine a tale problematica il Garante ha già adottato, come previsto per legge (art. 90 del Codice), un’autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici, espressamente applicabile in caso di accertamento dei vincoli di consanguineità per il ricongiungimento familiare di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, apolidi e rifugiati (aut. 22 febbraio 2007, in G.U. 19 marzo 2007, n. 65 e doc. web n. 1389918). Tale autorizzazione prescrive, in termini sostanzialmente analoghi a quelli che l’odierno schema di decreto intenderebbe esplicitare anche in sede normativa, che il trattamento dei dati genetici è già consentito (peraltro, oltre che alle predette rappresentanze diplomatiche o consolari, anche agli “organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri”), “ad esclusivi fini di ricongiungimento familiare e limitatamente ai casi in cui l’interessato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi vincoli di consanguineità, in ragione del suo status, ovvero della mancanza di un’autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti rilasciati dall’autorità locale” (punto 2, lett. h), aut. cit.). L’autorizzazione specifica che non si considerano indispensabili i trattamenti di dati genetici «effettuati nonostante la disponibilità di procedure alternative che non comportano il trattamento dei dati medesimi» (punto 3, terzo periodo, lett. c), aut. gen. cit.).
Disciplinando l’autorizzazione altri aspetti del concreto trattamento dei dati genetici, specie in relazione alle operazioni di raccolta e comunicazione dei dati e alla loro conservazione, non vi sono rilievi da formulare sullo schema di decreto.
Va tuttavia richiamata l’attenzione delle competenti amministrazioni sull’imprescindibile necessità che gli organi e uffici concretamente preposti al trattamento dei dati in applicazione dell’emanando decreto e nel rispetto della predetta autorizzazione generale assicurino che il trattamento dei dati genetici avvenga con modalità, in concreto, rigorosamente rispettose della qualità e della sicurezza dei dati, nonché dell’obbligo di una conservazione solo temporanea, e che venga prestata elevata attenzione alla liceità del trattamento dei dati nei casi in cui l’organo competente si avvalga, per esso, della collaborazione di soggetti esterni.
CIO’ PREMESSO IL GARANTE
esprime parere favorevole sullo schema di decreto legislativo di modifica dell’articolo 29 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico sull’immigrazione e sulla condizione dello straniero, in materia di ricongiungimento familiare.

E’ stato questo oggetto della convegno organizzato dall’ente Juribit a Eboli il 27 ottobre 2017 dove sono intervenuti diversi docenti accreditati dell’ente Juribit.

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