È stata posta in dottrina, relativamente alla circostanza di concedere un decreto ingiuntivo sulla base di una semplice e-mail, la problematica relativa al valore di quest’ultima come prova scritta idonea nel processo ai fini della procedura d’ingiunzione. In merito in dottrina vi è stato un dibattito che ha visto il formarsi di due tesi. Da un lato alcuni Autori hanno sostenuto, sulla scorta dell’art. 10, comma 2, DPR 445/2000, la possibilità di riconoscere all’e-mail il requisito della prova scritta idoneo all’emissione di un decreto ingiuntivo; dall’altro lato gli Autori che hanno negano tale possibilità, ritenendo l’e-mail priva della firma elettronica, richiesta dalla norma per integrare il requisito della “forma scritta”, in costanza di tale assenza non sarebbe idonea a poter essere considerata, in diritto, “forma scritta”. La prima tesi, in verità, non pare essere condivisibile, limitatamente a quanto meglio sarà specificato di seguito, anche se per motivi che, peraltro, non sembrano essere del tutto coincidenti con quelli esposti dai sostenitori della seconda tesi. Infatti l’ art. 10 in esame rivela, nella successione dei primi tre commi, una gradazione probatoria del documento informatico articolata in modo crescente in quanto per il 1 co. il documento informatico semplice ha l’efficacia probatoria, ex art. 2712 c.c. quale riproduzione meccanica; per il 2 co. il documento informatico con firma elettronica ha un’efficacia probatoria liberamente valutabile dal giudice, ex art. 116 c.p.c., sulla base di caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza (il ricorso al libero convincimento del giudice può giustificarsi proprio con riferimento all’estrema varietà delle firme elettroniche); per il 3 co., invece, il documento informatico con firma digitale-qualificata ha l’efficacia di prova legale.
Su questa base normativa, di progressione dell’efficacia probatoria del documento informatico, è da armonizzare, quindi, ogni interpretazione, compresa quella relativa al primo periodo del comma 2, ove si dispone, in modo peraltro quanto meno inopportuno, che il documento informatico con firma elettronica “soddisfa il requisito legale della forma scritta”. Orbene questa disposizione, però, deve essere letta alla luce del successivo periodo dello stesso comma, che assegna al documento informatico con firma elettronica un’efficacia probatoria inferiore rispetto a quella propria della scrittura privata ex art. 2702 c.c. Ne consegue che, se la legge richiede la forma sottoscritta della scrittura privata (si pensi ad es. all’art. 1350 c.c., ma anche alle scritture private richieste ex art. 634 c.p.c. proprio per l’emissione dei decreti ingiuntivi), allora non può certo ritenersi sufficiente un documento informatico con (o senza) firma elettronica. A ciò deve aggiungersi, inoltre, che il primo periodo dell’art. 10, comma 2, non dice che il documento informatico con firma elettronica è forma scritta, ma solo che di tale forma soddisfa il requisito legale; quindi rimarcando la differenza ontologica tra la forma informatica legale e quella scritta, che sarebbe colmata, in tale sede, con un artificio di equiparazione limitata al profilo della valenza probatoria. In verità siffatta interpretazione dell’ art. 10 rifletterebbe l’intenzione del legislatore alla gradazione probatoria del documento informatico ma in ogni caso saremmo sempre in presenza di un difetto di firma elettronica nel messaggio di posta elettronica. Infatti pur ammettendo che l’e-mail sia dotata di firma elettronica per la stessa, in assenza della firma digitale, non potremo, comunque, ritenere sussistente la forma di scrittura privata imposta dalla legge ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo ( che deve essere fondato su “prova scritta”) in quanto in tale ipotesi avremo che l’e-mail avrebbe solo validità ex art. 2712 c.c., quale riproduzione meccanica, e quindi giammai come scrittura privata ex art. 2702 c.c., utile ai fini dell’emissione del Decreto Ingiuntivo.
Ma a ben analizzare tale problematica, in ordine al valore dell’e-mail quale scrittura privata, non può, però, prescindere dal pregiudiziale e più generale suo inquadramento, non solo e non tanto, in ordine al suo “valore” di prova nel processo ma soprattutto e pregiudizialmente della sua capacità di essere un “mezzo , un “veicolo” di prova nello stesso processo. Questa indagine relativa alla “capacità “ dell’e-mail di essere “veicolo” di prova nel corso del processo non può però prescindere dall’esame dell’attuale regime delle comunicazioni e delle notificazioni nel processo civile, non solo alla luce della novella dell’art. 136 c.p.c. , ma soprattutto dall’interpretazione che la giurisprudenza di merito e di legittimità ne ha dato fino alle recenti pronunce.
di Michele Gorga, Avvocato del Foro di Salerno