Consorzio Nazionale Enti Formazione

Statuto C.N.E.F.

Art. 1. Denominazione
CONSORZIO  SENZA SCOPO DI LUCRO DENOMINATA: “ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI ENTI, ORGANISMI, ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ PER LA FORMAZIONE DEI MEDIATORI CIVILI – C.N.E.F – “

Art. 2. Sede
La sede legale è in Ostuni Corso Umberto I, n.54.
Il Consiglio di amministrazione, con propria delibera, ha facoltà di istituire altrove, sia in Italia che all’estero, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze e di sopprimerle ovvero di cambiare indirizzo della sede legale.

Art. 3. Scopo e attività del consorzio
1) L’Associazione ha per oggetto:la promozione e il sostegno delle iniziative rivolte all’ alta formazione e alla ricerca applicata, rivolte allo sviluppo delle capacità tecnico-scienti¬fiche e professionali nel settore delle ADR, mediazione, arbitrato. Essa si propone di promuovere una formazione di qualità, scientificamente certificata di tutti i soggetti che svolgono attività di mediazione e dei formatori dei mediatori, nonché di ogni altro soggetto pubblico o privato operante nel settore della mediazione.
2) Lo scopo è quello di consentire:
a. La formazione di alte professionalità nelle discipline giuridiche, economiche e tecniche per la formazione di un corpo docente qualificato di formatori dei mediatori;
b. la formazione di alte professionalità dei mediatori e la loro specifica specializzazione;
c. L’aggiornamento ed accrescimento professionale dei formatori dei mediatori e dei mediatori di base e specializzati.
3) Al fine di perseguire i suoi scopi l’Associazione potrà svolgere ogni tipo di attività, tra cui:
– l’ideazione e la realizzazione di attività e corsi, la loro gestione, la consulenza in materia di orientamento professionale, formazione, didattica, formazione professionale continua, riqualificazione dei saperi di base e specialistici in materia di ADR, mediazione, conciliazione arbitrato, sviluppo di iniziative specifiche;
– la realizzazione di studi e ricerche di carattere tecnico, scientifico e/o divulgativo.
– l’organizzazione di incontri e seminari. La promozione, la diffusione delle attività di ricerca, formazione ed orientamento. La partecipazione ad iniziative volte al reperimento dei fondi necessari all’attuazione delle attività specificata sotto qualsiasi forma e di qualunque provenienza;
– l’assistenza tecnica e la consulenza, per i consorziati, sui temi specifici;
– la promozione e lo scambio di esperienze e risorse professionali. Lo sviluppo di azioni e partnership con enti, istituzioni ed Università pubbliche o private, associazioni, studi privati, agenzie formative che operano nel settore di pertinenza del Consorzio ai fini dell’aggiornamento e approfondimento formativo;
– la stipula di convenzioni, protocolli d’intesa,per la gestione dei servizi formativi, o di sostegno e di tutti i settori espressi nello statuto con enti pubblici e/o privati e/o associazioni. La pubblicazione di testi, scientifici e/o divulgativi sui temi connessi alle ADR, Mediazione Arbitrato;
– l’organizzazione e l’attuazione dei programmi dei corsi e della relativa didattica per il raggiungimento delle professionalità specifiche sia sotto il profilo teorico che pratico. Le attività di riconoscimento dei crediti formativi, la collaborazione con le istituzioni, gli enti, le associazioni pubbliche e private sulla base delle normative vigenti.
6)Per il perseguimento dei suoi scopi, il CNEFC opererà principalmente nei se¬guenti settori:
– studio e ricerca scientifica finalizzata alla concreta applicazione dei risulta¬ti scientifici nelle discipline giuridiche ed economiche;
– attività didattica e di formazione, attraverso l’organizzazione di corsi specia¬lizzati di preparazione professionale volti alla migliore valorizzazione delle alte specializzazioni in tutti i settore delle libere professioni e della preparazione pre e post universitaria e della formazione in itinere e continua del mondo delle professioni e del lavoro;
– la diffusione delle conoscenze scientifiche derivanti dallo studio e dalla ricerca nelle materie oggetto dell’attività mediante:la creazione e la conseguente organizzazione, anche in partenariato, con Università pubbliche e private, scuole di specializzazioni che si prefiggano l’approfondimento delle tematiche sulla mediazione sperimentali, al fine di assicurare un nuovo ed originale apporto al progresso scientifico; l’organizzazioni di corsi di specializzazione, master, formazione professionale continua, convegni, manifestazioni, incontri, conferenze, dibattiti, seminari, portali, riviste on-line anche tematiche.

Art. 5. Durata.
L’associazione Consortile ha durata decennale, a decorrere dalla data della sua costituzione. La durata può essere prorogata con delibera dell’Assemblea, salvo scioglimento anticipato.

Art. 6. Fondo Consortile
Il fondo consortile è costituito:
a. dalle quote associative di iscrizione il cui importo è di euro 500/00 (€ 500,00) per ogni associato;
b. dalle quote annuali, come determinate con delibera del Consiglio d’Amministrazione;
c. dagli eventuali utili di gestione;
d. da ogni altro contributo o sopravvenienza e così:

a) dalle quote del fondo che saranno versate dagli associati all’atto del loro ingresso, successivamente alla sua costituzione, e dalle quote annuali nella misura che sarà determinata con delibera del Consiglio di Amministrazione;
b) dai i contributi annuali che saranno versati, nella misura che sarà determinata con delibera del Consiglio di Amministrazione, fino ad un importo massimo del doppio del fondo consortile e con delibera della assemblea generale per importi eccedenti, per coprire le spese di organizzazione, gestione e amministrazione, contemplate nel bilancio di previsione. Tali contributi annuali saranno proporzionali alla quantità di richieste (di docenza, di segreteria, di consulenza per gli iscritti, ecc.) di ciascun associato.
c) da ulteriori e specifici contributi finalizzati a coprire il fabbisogno finanziario, alimentato da interventi di carattere straordinario non previsti e nella misura che sarà determinata con delibera del Consiglio di Amministrazione, fino ad un importo massimo del doppio del fondo e con delibera della assemblea generale per importi eccedenti;
d) dai contributi e liberalità che eventualmente saranno versati dallo Stato e da altri enti pubblici nonché da operatori privati;
e) dai beni acquisiti .
Gli associati non possono chiedere la divisione del fondo patrimoniale, né il rimborso di quanto da loro versato, anche in caso di recesso, esclusione o scioglimento della associazione.

Art. 7. Requisiti dei consorziati
Il numero dei partecipanti è illimitato.
Possono chiedere di entrare a far parte del C.N.E.F , purché ne condividano scopi e finalità le associazioni, enti, organismi, società che gestiscono processi di formazioni in materia di mediazione o di formazione professionale, nonché gli organismi di mediazione ai fini dell’esperienza e dell’insegnamento pratico della mediazione. L’ingresso è consentito previo il parere unanime del Consiglio di Amministrazione.
Possono partecipare i soggetti di seguito indicati, sia residenti nel territorio dello Stato Italiano che residenti all’estero:
– le associazioni
– le società (in qualsiasi forma giuridica costituite ed operanti);
– gli studi professionali;
– gli enti pubblici e privati economici e non.
Coloro che intendono associarsi dovranno inoltrare apposita istanza scritta al Consiglio di Amministrazione. La domanda di ammissione dovrà essere sottoscritta da colui che detiene la titolarità o la legale rappresentanza del soggetto richiedente e dovrà attestare la piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni già adottate dagli organi nonché l’accettazione delle stesse nella loro integrità.
La domanda di ammissione dovrà, in ogni caso, contenere le esatte generalità e tutti i dati identificativi del soggetto richiedente e del suo eventuale legale rappresentante, dell’attività effettivamente svolta e dell’indirizzo della sede nella quale la stessa viene esercitata. Il Consiglio di amministrazione, previo esame dell’istanza presentata, deciderà, insindacabilmente, se ammettere o meno il soggetto richiedente.
Nel caso di accoglimento della domanda di ingresso,colui che è ammesso dovrà provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione del Consiglio di Amministrazione, al versamento delle quote e dei contributi al fondo patrimoniale, con l’avvertenza che il contributo annuale dovrà essere rapportato a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di appartenenza.
L’esercizio dei diritti conseguenti alla ammissione decorreranno soltanto dalla data di avvenuto integrale versamento delle quote e dei contributi al fondo patrimoniale.
Il mancato integrale versamento delle quote e dei contributi, nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione, comporterà, automaticamente, la decadenza dalla stessa domanda di ammissione senza diritto alla restituzione di quanto eventualmente versato a titolo parziale.

Art. 8. Obblighi degli associati
Gli associati si obbligano:
a) a non partecipare ad altre associazioni, società, consorzi o società consortili aventi finalità similari o affini o che perseguono scopi in contrasto con le finalità del C.N.E.F;
b) a comunicare al Consiglio di Amministrazione ogni variazione dei dati e delle notizie come individuati nella domanda di ammissione;
c) a comunicare al Consiglio di Amministrazione i dati e le notizie afferenti la propria attività professionale che potranno essere richiesti per l’aggiornamento di banche dati da utilizzare strumentalmente al perseguimento delle finalità consortili;
d) a rispettare il presente Statuto, il regolamento interno nonché le deliberazioni assunte dagli Organi amministrativi;
e) a pagare le quote ed i contributi ;
f) a svolgere le attività preventivamente concordate;
g) ad attivarsi, per il raggiungimento delle finalità associative;
h) a mantenere, sia all’interno che all’esterno dello stesso, un comportamento conforme alle finalità associative;
i) a partecipare attivamente alle manifestazioni e agli eventi decisi dal Consiglio di Amministrazione per la promozione;
j) a non divulgare atti, fatti o notizie interne, comunque ne siano venuti a conoscenza, ritenendosi gli stessi strettamente riservati.

Art. 9. Diritti degli associati
Gli Associati hanno diritto:
a) di partecipare all’Assemblea ed esercitare il diritto di voto purché in regola amministrativamente;
b) di partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dal presente Statuto, dal regolamento interno e dalle delibere del Consiglio di Amministrazione;
c) di beneficiare delle attività e dei servizi approntati per la generalità degli associati.

Art. 10. Scioglimento del rapporto consortile nei confronti di singoli associati
La qualifica di associato si perde per:
– dimissioni, che devono essere presentate per iscritto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al Consiglio di Amministrazione. E’ possibile in qualsiasi momento recedere ed il recesso diviene automaticamente operativo 30 giorni dopo la data del ricevimento della comunicazione, salvo che il recedente abbia in corso obbligazioni verso l’Associazione. In tal caso, il recesso si perfezionerà solo dopo l’esatta estinzione di ogni obbligazione intercorrente tra le parti;
– esclusione, che viene pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti di chi:
a) commetta azioni o tenga comportamenti ritenuti indegni e/o disonorevoli per il buon nome e l’immagine del C.N.E.F.;
b) contravvenga alle norme e agli obblighi statutari
d) sia colpito da sopravvenuta impossibilità di partecipare al raggiungimento degli scopi associativi;
e) sia dichiarato interdetto o inabilitato;
f) sia condannato ad una pena che comporti l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
g) siano colpiti, qualora trattasi di imprese, da dichiarazioni di fallimento o di ammissione a una procedura concorsuale;
h) sia moroso nel pagamento dei contributi dovuti;
i) abbia cessato l’attività svolta all’atto dell’ingresso.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione il quale, prima dell’adozione formale della delibera, dovrà informarlo preventivamente del provvedimento in corso d’adozione nei suoi confronti in modo che possa fornire chiarimenti e/o giustificazioni.

Art. 11. Gli Organi del Consorzio
Gli Organi del Consorzio sono:
1) l’Assemblea generale dei consorziati;
2) il Consiglio di amministrazione;
3) Il Presidente e il vice presidente
4) il segretario
5) Il Comitato scientifico
6) il Tesoriere;
7) l’ Organo di controllo.

Art. 12. Assemblea
L’Assemblea è costituita da tutti gli associati, i quali hanno diritto di voto a condizione che risultino in regola con i versamenti delle quote e dei contributi di cui all’art. 6 del presente Statuto. L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti gli associati
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea ordinaria delibera in merito a:
– nomina, sostituzione e revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Presidente dello stesso;
– nomina, sostituzione e revoca dei componenti dell’Organo di controllo;
– determinazione degli eventuali emolumenti spettanti ai componenti del Consiglio di amministrazione e dell’Organo di controllo;
– approvazione del bilancio di previsione predisposto dal Consiglio di amministrazione;
– approvazione del rendiconto annuale della gestione predisposto dal Consiglio di amministrazione;
– il reintegro del fondo consortile qualora lo stesso dovesse subire perdite, stabilendone le modalità ed i termini.
– approvazione del Regolamento interno predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio dell’esercizio trascorso e ogni qualvolta lo stesso lo ritenga opportuno o ne sia fatto richiesta al Consiglio di Amministrazione stesso da almeno un quarto dei consorziati.
Le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza di voti degli intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’Assemblea saranno raccolte in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
L’Assemblea straordinaria, convocata con le stesse modalità, delibera in merito a:
– scioglimento anticipato dell’associazione;
– nomina, sostituzione, revoca, poteri ed emolumenti dei liquidatori;
– responsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dell’Organo di controllo.
L’assemblea straordinaria delibera validamente con il voto favorevole dei due terzi dei consorziati aventi diritto al voto.

Art. 13. Amministrazione
L’Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, eletti per tre anni con la possibilità di essere rieletti..
Se, per dimissioni o per altre cause, cessano dalla carica uno o più Consiglieri senza che ciò comporti il venir meno della maggioranza degli stessi, il Consiglio di Amministrazione, ricorrendo alla cooptazione, potrà procedere alla nomina diretta dei nuovi Consiglieri la quale sarà sottoposta alla ratifica della prima Assemblea successiva.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente o un Consigliere, lo ritenga necessario. I suoi componenti e l’Organo di controllo, ove nominato, sono convocati a cura del Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e le sue deliberazioni si considerano validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.
A parità di voti prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di amministrazione.
In particolare, il Consiglio di amministrazione provvede a:
– deliberare in merito alle domande di ammissione presentate da aspiranti consorziati e in merito al recesso e all’esclusione dei consorziati.
– redigere il bilancio preventivo, determinando in tale sede l’ammontare dei contributi consortili
– determinare le quote di ingresso dei nuovi consorziati
– nominare il Presidente del Consiglio di amministrazione;
– nominare il Vice-Presidente del Consiglio di amministrazione ed il Tesoriere;
– predisporre il Regolamento interno del Consorzio;
– convocare le assemblee;
– adottare tutti i provvedimenti opportuni e necessari ai fini dell’attuazione degli scopi associativi.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad una o più Commissioni esecutive composte da alcuni dei Consiglieri o ad uno o più dei suoi componenti. Il Consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.
Il Consiglio di amministrazione può modificare il presente statuto al fine di ottenere riconoscimenti giuridici o rientrare nei canoni e nelle forme richieste da istituzioni che possono legittimare, riconoscere, finanziare il C.N.E.F..

Art. 14. Presidente del Consiglio di Amministrazione
Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuito il potere di:
a) convocare e presiedere l’Assemblea dei consorziati;
b) convocare e presiedere il Consiglio di amministrazione;
c) rappresentare il Consorzio ad ogni effetto;
d) adempiere agli incarichi espressamente conferitigli dall’Assemblea o dal Consiglio di amministrazione.
In caso di sua assenza o di suo impedimento, le sue funzioni saranno esercitate dal Vice Presidente. La firma sociale spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.

Art 15. Il segretario
Il Segretario è nominato dal Presidente tra i componenti del Consiglio di Amministrazione oppure anche al di fuori degli stessi. I suoi compiti e la sua retribuzione verranno determinati dall’organo che lo nomina.

Art. 16. Il Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico è l’organo che amministra ed organizza la didattica, la formazione, l’aggiornamento, la supervisione, le linee guida della attività degli organismi, enti, associazioni e società . Esso è l’organo orientativo ed operativo e può essere solo vincolato nelle sue scelte dal Consiglio di Amministrazione in base alle disponibilità economiche della associazione. Il Comitato Scientifico e il Consiglio di Amministrazione possono riunirsi congiuntamente e l’elezione in un consiglio non esclude la partecipazione nell’altro in ragione delle differenti funzioni.

Art. 17. Regolamenti interni
Per l’esecuzione e l’attuazione dell’oggetto e dello scopo sarà predisposto apposito regolamento interno, a cura del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18. Il Tesoriere
Qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, lo stesso potrà provvedere alla nomina di un Tesoriere. La scelta può essere fatta tra i componenti dello stesso Consiglio di Amministrazione, tra i consorziati ovvero tra esperti estranei. Il Tesoriere viene eletto per il periodo che il Consiglio di amministrazione espressamente stabilisce all’atto della nomina. Il Tesoriere ha in consegna i beni consortili, compresa la cassa sociale; cura la contabilità; redige l’inventario annuale dei beni ; redige la bozza di bilancio consuntivo alla fine dell’anno solare e di quello preventivo per il nuovo anno, da sottoporre al vaglio del Consiglio di Amministrazione; provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18. Organo di controllo
L’Assemblea dei consorziati, se e quando lo riterrà opportuno, potrà nominare un Organo di Controllo, a scelta tra un Collegio di Revisori e un Revisore unico. In tale sede saranno definite le competenze, la durata in carica ed i poteri dell’Organo di Controllo così nominato.
All’Organo di Controllo è affidato:
a) il controllo della gestione contabile e del rendiconto economico finanziario;
b) la redazione di una relazione al bilancio o rendiconto annuale;
c) la vigilanza sull’amministrazione;
d) la vigilanza sull’attività e gestione del Tesoriere, ove nominato;
e) la vigilanza sul rispetto delle norme statutarie e regolamentari da parte del Consiglio di Amministrazione;
f) la vigilanza sulla corretta attuazione delle delibere assunte dagli altri organi consortili.

Art. 19. Lo scioglimento del Consorzio
In caso di scioglimento, l’Assemblea delibererà in merito a:
– la nomina ed il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
– i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione e i poteri dei liquidatori.

Art. 20. La clausola arbitrale e sulla mediazione e le norme di rinvio
Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi in materia. Prima di ogni controversia le parti in contesa faranno obbligatoriamente ricorso al tentativo di mediazione presso l’organismo determinato dall’istante. In caso di fallimento del tentativo di mediazione le parti faranno ricorso ad un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo della sede legale del Consorzio al momento della controversia.

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