Se un avvocato è minacciato, anche il consiglio dell’ordine degli avvocati di appartenenza può costituirsi parte civile nel processo che seguirà alla denuncia del professionista Gli Ermellini della Suprema Corte di Cassazione Penale, prima sez., con la Sentenza n.846 del 12 Gennaio 2015 affermano che L’intimidazione perpetrata nei confronti di un avvocato legittima anche l’ordine forense a costituirsi parte civile poiché, ad essere minacciato, a causa della lesione della libertà nell’esercizio del mandato difensivo, è lo stesso diritto di difesa sancito dall’art. 24 della Costituzione. La Suprema Corte ha riconosciuto il diritto dell’ordine professionale a costituirsi Parte Civile e quindi a chiedere il risarcimento economico, nel processo che vedeva un proprio iscritto quale Parte Offesa poiché vittima di intimidazioni palesi. Nella fattispecie concreta la Suprema Corte ha confermato la condanna per i due assassini di “mamma coraggio”, uccisa a Napoli nel 2010 per aver testimoniato contro E.P., mandante successivamente del suo assassinio. La vittima si era costituita parte civile al processo per abusi sessuali nei confronti di una delle sue due figlie nel quale il E.P. era appunto imputato e per cui è anche stato successivamente condannato. Ebbene, il legale della vittima, un avvocato napoletano, subiva l’incendio del proprio studio da parte di uno dei due imputati per l’omicidio, poiché ritenuto “responsabile di aver creato problemi al E.P.” per alcuni abusi edilizi da questi realizzati sul terrazzo della propria abitazione, difendendo, in altro processo, un ufficiale delle forze dell’ordine denunciato dal E.P. per presunta violenza privata presuntamente consumata nel contesto dell’accertamento dei reati edilizi. La costituzione di Parte Civile dell’ordine di appartenenza nel processo per le intimidazioni all’avvocato veniva respinta in primo grado, mentre accolta in secondo grado. Ciò posto gli Ermellini, avallando la lettura dei Giudici di secondo grado, suggellavano suddetta costituzione quale parte civile. La Corte di Cassazione ha considerato in primis l’estensione dell’area della risarcibilità del danno, con il progressivo affermarsi dell’interpretazione secondo cui ex art. 2043 c.c. comprende una clausola generale di responsabilità posta a tutela non solo dei diritti fondamentali riconosciuti ma anche delle situazioni giuridicamente protette. Ad abundantiam, la legittimazione del consiglio dell’ordine ad intervenire in giudizio, deriverebbe soprattutto secondo la Cassazione, dalla stessa inviolabilità del diritto di difesa sancito dall’art. 24 della Costituzione giacché la lesione della libertà personale dell’avvocato nell’esercizio del suo mandato difensivo, perpetrata attraverso intimidazioni, comporterebbe l’impossibilità di garantire la pienezza della difesa della parte assistita e quindi rappresenterebbe una limitazione di un diritto costituzionalmente riconosciuto e garantito. E pertanto la lesione al diritto del singolo alla libertà indipendenza ed autonomia nello svolgimento della propria professione, rappresenta anche una lesione al diritto dell’organismo associativo di appartenenza. Le posizioni di libertà, indipendenza e autonomia dell’avvocato, sono rafforzate inoltre dal nuovo ordinamento forense, che è chiamato a garantirle.
Avv. Mario Liberti esperto penalista
Collaboratore dell’Ente di Formazione Juribit